In
Europa
Non esiste un normativa europea di riferimento, e i giudici
degli Stati membri identificano la legge applicabile in base
all'interpretazione analogica di norme già esistenti, che riconducono il
bullismo ad altre fattispecie di reato.
Il bullismo non è un reato, ma è riconducibile ad altre
fattispecie quali percosse o lesioni (art. 581 e 582 codice penale), minacce
(art. 612), ingiuria o diffamazione (art. 594 e 595), furto (art. 624) o
danneggiamento di cose (art. 635), molestia o disturbo (art. 660), stupro (art.
609), interferenze illecite nella vita privata (art. 615-bis). Il razzismo e i
futili motivi sono un'aggravante per tutte le fattispecie di reato. Il bullismo
è spesso sanzionato con pene maggiori dovute all'aggravante dei futili motivi.
Il reato di stupro sussiste non solo in presenza di lesioni o
concupiscenza, ma di un generico gesto verso la zona genitale con l'intenzione
di affermare una superiorità del bullo sulla vittima.
Procedimento civile e penale possono essere unificati, se la
vittima è maggiorenne.
L'azione penale si esercita dietro querela di parte,
presentata dai famigliari di una delle vittime. Non è possibile un procedimento
avviato di ufficio, nemmeno in presenza di lesioni gravi, molestie o minacce
gravi rilevate dagli organi di polizia.
Il bullo può essere sottoposto a carcerazione preventiva.
Tuttavia, per il codice penale minorile, il carcere deve essere l'extrema ratio.
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