sabato 30 novembre 2013

Normativa

In Europa
Non esiste un normativa europea di riferimento, e i giudici degli Stati membri identificano la legge applicabile in base all'interpretazione analogica di norme già esistenti, che riconducono il bullismo ad altre fattispecie di reato.

In Italia
Il bullismo non è un reato, ma è riconducibile ad altre fattispecie quali percosse o lesioni (art. 581 e 582 codice penale), minacce (art. 612), ingiuria o diffamazione (art. 594 e 595), furto (art. 624) o danneggiamento di cose (art. 635), molestia o disturbo (art. 660), stupro (art. 609), interferenze illecite nella vita privata (art. 615-bis). Il razzismo e i futili motivi sono un'aggravante per tutte le fattispecie di reato. Il bullismo è spesso sanzionato con pene maggiori dovute all'aggravante dei futili motivi.
Il reato di stupro sussiste non solo in presenza di lesioni o concupiscenza, ma di un generico gesto verso la zona genitale con l'intenzione di affermare una superiorità del bullo sulla vittima.
Procedimento civile e penale possono essere unificati, se la vittima è maggiorenne.
L'azione penale si esercita dietro querela di parte, presentata dai famigliari di una delle vittime. Non è possibile un procedimento avviato di ufficio, nemmeno in presenza di lesioni gravi, molestie o minacce gravi rilevate dagli organi di polizia.

Il bullo può essere sottoposto a carcerazione preventiva. Tuttavia, per il codice penale minorile, il carcere deve essere l'extrema ratio.

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